Con riferimento al DPCM 11 giugno 2020 avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19”, si riporta, per pronto riferimento, la nota del Ministero della Salute di risposta alla richiesta di ENAC di chiarimenti riguardo alle prescrizioni di cui all’all. 15 del DPCM 11 giugno 2020 relative alle condizioni per derogare all’obbligo del distanziamento a bordo degli aeromobili.
Sono confermate le condizioni necessarie per derogare all’obbligo di distanziamento indicate neII’all. 15 del DPCM 11 giugno 2020.
In particolare:
– per quanto riguarda la misurazione della temperatura, Il controllo deve essere effettuato prima deII’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37.5 ° deve essere vietato l’accesso a bordo). Non è, pertanto, necessario ulteriore controllo, come prima indicato, se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco.
– per quanto concerne il bagaglio a mano, al passeggeri è consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere posizionati sotto il sedile di fronte il posto assegnato. Per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere.
– per quanto riguarda: a) l’ autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo I’insorgenza dei sintomi e b) I’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità del contatti al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, I’insorgenza di sintomatologia COVIO 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile è stato fornito dal Ministero della salute iI modello (vedi allegato) che deve essere compilato dal passeggero – preferibilmente In modalità elettronica – e consegnato al vettore prima della partenza.
Vedi di seguito testo completo
ENAC_Nota ministero della salute prot. 21870 del 23 giugno 2020